Rientro docente assente dopo il 30 aprile, ecco cosa dice la norma

Cosa accadrà il prossimo 30 aprile, qualora un docente si sia assentato per 90 o 150 giorni consecutivi? Scopriamo cosa dice la norma.

Quando il docente titolare rientra da un’assenza lunga dopo il 30 aprile ci si pone il problema se il supplente abbia diritto o meno alla continuità e quindi alla proroga della supplenza fino al termine delle lezioni, oppure debba rientrare in classe il docente titolare.

Il supplente ha diritto alla proroga del contratto, quando l’assenza del docente titolare si è protratta per almeno 150 giorni che si riducono a 90 nel caso di classi terminali. Si deve però porre attenzione ad una particolarità, molto spesso i docenti titolari risultano assenti durante i giorni lavorativi e prendono “formalmente” servizio durante i periodi di sospensione, come Natale e Pasqua. Come ci si comporta in queste situazioni?

Il rientro del docente deve essere effettivo in classe, quindi, anche se il docente titolare ha interrotto l’assenza durante i periodi di sospensione, come Natale, ma non è mai rientrato effettivamente in classe, il conteggio dei 150/90 giorni non va azzerato, perchè come ha ribadito la Nota MIUR n. 16294 del 28/10/2016 richiamando l’orientamento applicativo ARAN dell’ 11 ottobre 2016 “si evince chiaramente che i periodi di sospensione dell’attività didattica rientrano nel computo dell’assenza continuativa del docente, che l’inclusione di tali periodi nella norma ha lo scopo di garantire la continuità didattica degli alunni, fondamentale per il loro successo formativo e didattico.”

L’art. 37 del c.c.n.l. 2006/09 dice:

  1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.

Lo scopo della norma infatti è solo quello di favorire la continuità didattica per gli alunni.

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