Reclutamento docenti, via libera della Camera

I deputati mettono la fiducia al Governo sul decreto legge che contiene norme per l’attuazione del Pnrr.

La riforma del reclutamento ha ottenuto l’ok anche dalla Camera dei deputati, con 419 sì 55 no. Adesso si attende la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale.

La riforma del reclutamento dei docenti e la formazione degli insegnanti, lo ricordiamo, sono due dei punti relativi alla scuola previsti per il 2022 dal PNRR. Scopo del nuovo regolamento è introdurre percorsi certi per chi vuole insegnare, una definizione più chiara degli obiettivi e delle modalità della formazione degli insegnanti durante tutto il loro percorso lavorativo e concorsi annuali per rendere costante il reclutamento del personale docente e favorire l’accesso dei giovani all’insegnamento. I bandi saranno aperti anche ai precari con 3 anni di servizio.

Vediamo nel dettaglio le principali regole della riforma per il reclutamento degli insegnanti:

il sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente è articolato in
– un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale e prova finale corrispondente ad almeno 60 crediti formativi universitari (CFU) o accademici (CFA), da svolgere dopo la laurea o durante il percorso formativo, per acquisire le competenze teorico-pratiche;
– un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale con cadenza annuale;
– un periodo di prova in servizio di un anno con valutazione finale;

    1. i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti sono organizzati ed erogati attraverso centri universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti, a cui si può accedere dopo la laurea oppure durante il percorso formativo in aggiunta ai crediti necessari per il conseguimento del proprio titolo (triennale, magistrale o ciclo unico);
    2. il periodo di formazione iniziale comprende un periodo di tirocinio diretto presso le scuole ed uno indiretto; 
    3. la prova finale comprende una lezione simulata, per testare, oltre alla conoscenza dei contenuti disciplinari, la capacità di insegnamento;
    4. le modalità per conseguire i 60 crediti formativi universitari o accademici sono definite con apposito decreto da adottare entro il 31 luglio 2022;

    5. l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue dopo un percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU o CFA, con superamento della relativa prova finale;
    6. cambia la prova scritta del concorso, che rimane articolata in test a risposta multipla fino al 31 dicembre 2024, mentre dal 1° gennaio 2025 è articolata in domande a risposta aperta;
    7. gli insegnanti precari con almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, nei 5 anni precedenti, sono assunti a tempo determinato e part time per un anno, durante il quale svolgono il periodo di formazione iniziale e la prova finale per l’abilitazione;
    8. fino al 31 dicembre 2024
      – sono comunque ammessi a partecipare al concorso coloro che abbiano conseguito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici, in parte tramite tirocinio diretto;
      – i vincitori del concorso su posto comune non abilitati sono assunti con contratto annuale a tempo determinato part-time e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale con prova finale. Se la superano conseguono l’abilitazione e sono sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’immissione in ruolo;
    9. i precari non abilitati con 3 annualità di servizio che abbiano vinto il concorso sottoscrivono un contratto annuale a tempo determinato part-time e acquisiscono 30 CFU o CFA del percorso universitario di formazione iniziale, al termine del quale superando la prova finale conseguono l’abilitazione all’insegnamento ed iniziano il periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo;
    10. i vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, da prestare per almeno 180 giorni, dei quali almeno 120 per le attività didattiche, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo;
    11. è istituita la Scuola di Alta Formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione, che si occupa di:
      – promuovere e coordinare la formazione in servizio dei docenti di ruolo;
      – dirigere e indirizzare le attività formative dei dirigenti scolastici, dei DSGA e del personale ATA;
      – assolvere alle funzioni correlate al sistema di incentivo alla formazione continua degli insegnanti.
Articoli recenti
  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

MODULO INVIATO CORRETTAMENTE

TI CONTATTEREMO A BREVE