Può capitare spesso a docenti a tempo determinato di doversi assentare per motivi personali. Scatta subito il panico per capire le tempistiche, la durata e la retribuzione che spetteranno in caso di assenza dalla momentanea sede scolastica. Naturalmente anche il personale a tempo determinato ha diritto di assentarsi da scuola per brevi periodi. Vediamo cosa dice a riguardo la norma
Per il personale a tempo determinato, sia assunto per supplenze brevi che fino al 30/6 o 31/8, in ordine ai permessi bisogna andare ad analizzare l’art. 16 (permessi brevi orario) e art. 19 (permessi giornalieri) del Contratto collettivo nazionale dei lavoratori 2006-09.
L’articolo 16 recita che il dipendente (docente ed ATA), anche a tempo determinato, può usufruire di permessi orari per esigenze personali che richiedono di assentarsi dal luogo di lavoro. Il limite per ogni anno scolastico corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento. Nelle scuola di I e II grado fino a 18 ore di permesso in un anno scolastico. Nella scuola primaria fino a 24 ore di permesso in un anno scolastico e nella scuola dell’infanzia fino a 25 ore di permesso in un anno scolastico.
I permessi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione, devono avere una durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero e in ogni caso non possono superare le due ore.
La fruizione dei permessi non retribuiti interrompe la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
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