Pensione e scuola, le informazioni sul trattenimento in servizio

Per il trattenimento in servizio bisogna innanzitutto premettere che esso viene autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico o dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale, nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici.

Quali norme regolano il trattenimento in servizio? Bisogna andare a rivedere il decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114, il quale ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età, fatta eccezione per i casi in cui la permanenza sia necessaria al fine di maturare una anzianità minima contributiva per il diritto a pensione.

Quindi potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2022, non siano in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

Esiste poi un’ulteriore deroga, quella dell‘art.1 comma 257 della legge 208/2015. Essa è indirizzata al personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera: costoro, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possono chiedere l’autorizzazione al trattenimento in servizio per non più di due anni.

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