Ore eccedenti, cambia la retribuzione annua per supplire i docenti assenti

Compensi attività aggiuntive docenti e ATA, nessuna erogazione a settembre

Novità in busta paga dopo la firma del CCNL.

Con la sottoscrizione del CCNL, avvenuta a fine 2022,  vengono aggiornati anche gli importi legati alle ore eccedenti per sostituire i colleghi assenti. Le ore eccedenti a cui ci riferiamo sono quelle prestate dai docenti oltre l’orario d’obbligo (che varia in base a ordine e grado di scuola) e non rientrano tra le attività aggiuntive di insegnamento retribuite con il fondo di istituto (art. 30 e 88 CCNL 29/11/2007). Retribuzione ed ente erogatore variano in rapporto alla tipologia.

Le ore eccedenti relative alla sostituzione dei colleghi sono liquidate dalla scuola e sono calcolate nella seguente misura:

Scuola infanzia: 1/90 dello stipendio tabellare, quindi ad oggi un compenso orario pari ad € 19,35

Scuola primaria: 1/87 dello stipendio tabellare, quindi ad oggi un compenso orario pari ad € 20,02

Scuola secondaria: 1/65 dello stipendio tabellare, quindi ad oggi un compenso orario pari ad € 29,08

Nell’importo non va ricompresa la vacanza contrattuale così come previsto dalla Circolare MEF del 15 aprile 2011, n. 12 al punto 6 in quanto tale indennità non va computata ai fini della determinazione delle tariffe orarie per lavoro straordinario.

La scuola (cedolino unico) liquida il pagamento, previo accreditamento di specifiche risorse da parte dl MIUR, delle ore eccedenti relative a:

  • sostituzione docenti assenti;
  • ore di approfondimento negli Istituti Professionali (quota di 1/78)
  • attività complementari di educazione fisica
  • Corsi integrativi nei licei artistici.

 

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