Mobilità docenti, vincolo triennale per chi ottiene il trasferimento

Nessuna eliminazione totale dei vincoli temporali per la mobilità. Docenti delusi.

Il vincolo triennale, già previsto dopo la mobilità volontaria, è stato confermato dal nuovo CCNI, valido per il triennio 2022/2025. Non mancano però le novità per la mobilità interprovinciale, per le quali i docenti già storcono il muso.

Nella mobilità interprovinciale, infatti, il vincolo di permanenza triennale si applica sempre, per qualsiasi sede richiesta. Ad essere penalizzati saranno gli insegnanti interessati a cambiare provincia

Per la mobilità provinciale, invece, è stato confermato il vincolo triennale dopo la mobilità volontaria, introdotto con il precedente CCNI 2019-2022. Nell’art.2 comma 2 del nuovo CCNI, infatti, si specifica: “Ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per la mobilità professionale. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste dal presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa”.

Saranno, quindi, sottoposti al vincolo di permanenza triennale nella scuola assegnata in seguito a mobilità volontaria i docenti che risultano soddisfatti su una preferenza analitica (scuola specifica) oppure, nel caso di trasferimento su altra tipologia di posto o mobilità professionale (passaggio di cattedra e passaggio di ruolo), in seguito a preferenza sintetica nel comune di titolarità.

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