Infortunio studente, ecco quando è responsabilità dei docenti

Tema frequente nel mondo scuola. Ecco quando la responsabilità è dei docenti in caso di infortunio di un alunno.

La responsabilità del docente e in generale del personale scolastico consiste nel danno che un dipendente può causare alla sua amministrazione, causa di responsabilità civile verso terzi; responsabilità penale; responsabilità amministrativa e contabile; responsabilità disciplinare. Quindi anche l’infortunio di un alunno può rientrare in queste casistiche. In soccorso ci viene la Costituzione, in particolare modo l’articolo 28 che recita: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione dei diritti”.

Durante tutto il periodo in cui un alunno è affidato alla scuola, il docente ne è responsabile durante le proprie ore di lezione nella classe dell’alunno. La mancata osservanza di ciò darebbe origine ad una responsabilità per omissione ovvero ad una culpa in vigilando. La culpa in vigilando è l’accertamento, da parte delle autorità, che l’omissione di sorveglianza dell’alunno da parte di un docente ha finito per determinare un danno. Facciamo un esempio pratico: se durante la ricreazione il docente si dovesse allontanare dalla classe, e in quel momento un alunno scivola rovinosamente all’interno dell’aula, in quel caso il docente sarebbe colpevole di omissione di sorveglianza.

Ci sono poi diverse forme di responsabilità: responsabilità del personale scolastico; responsabilità civile dei docenti, anche in relazione ai danni provocati dai propri studenti, dunque come responsabilità diretta e indiretta, per danno altrui; culpa in vigilando, in relazione al dovere di vigilanza (massimo nei confronti di alunni di scuola dell’infanzia o di alunni con disabilità), che fa il verso alla culpa in educando delle famiglie, dato che i genitori, a loro volta, hanno un dovere di vigilanza ma anche di educazione, come specifica il Patto educativo di corresponsabilità; danno da autolesione, quando l’alunno causa un danno a se stesso, situazione rispetto alla quale il docente deve comunque vigilare fintanto che l’alunno gli è affidato; responsabilità penale; reati contro la pubblica amministrazione; responsabilità patrimoniale; responsabilità disciplinare.

Naturalmente il docente è responsabile dell’uscita degli alunni, da dover accompagnare fino ai cancelli dell’istituto e, in teoria, assicurarsi anche che il minore venga preso in carico da un genitore, parente o delegato. Per non parlare, poi, della responsabilità nei viaggi d’istruzione, praticamente h24.

Articoli recenti
  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

MODULO INVIATO CORRETTAMENTE

TI CONTATTEREMO A BREVE